Art. 9.
(Tutela degli utenti).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, per presentare reclamo e per adire le vie conciliative e giudiziarie, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato in caso di inottemperanza;

          b) prevedere che il permanere dell'affidamento sia condizionato al positivo riscontro degli utenti, che deve essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e a spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;

          c) prevedere forme di vigilanza, anche da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, sull'adozione, sull'idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere a) e b);

          d) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di

 

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tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, o comunque in alcun caso ridurre, il livello esistente di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;

          e) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti.

      2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 1.